
di Gianni Massimo Zito
Dottore Commercialista
Docente a contratto - Centro Lateranense Alti Studi della Pontificia Università Lateranense
Vice Presidente Commissione Terzo Settore ed Enti non Commerciali – ODCEC Roma
Le Opere quali attività di interesse generale
La Legge n.106 del 2016 ha dato inizio ad una Riforma organica degli enti non commerciali fino ad allora divisi e suddivisi in una pletora di normative specifiche e talvolta settoriali. Gli enti ecclesiastici sostengono opere che non hanno scopo di lucro relative ad attività previste dall’art.5 del D.Lgs 117 del 2017, c.d. Codice del Terzo Settore attuativo della Riforma, riconosciute quali attività di interesse generali e quindi di pregio per l’intera collettività.
Il CTS per le opere degli enti religiosi
Il comma 3 dell’art. 4 del Codice stabilisce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni del Codice limitatamente alle attività di interesse generale svolte ed a condizione che per tali attività si adotti un regolamento che recepisca le norme del Codice. L’ente religioso costituirà un “ramo E.T.S” con un patrimonio destinato a tali attività e tenendo scritture contabili separate per le stesse. L’ingresso nell’alveo degli ETS è, si chiarisca subito, una possibilità per l’ente religioso e mai un obbligo.
Quali sono gli enti religiosi civilmente riconosciuti?
Oltre gli enti ecclesiastici, ovvero quelli eretti da una autorità della Chiesa Cattolica in forza degli Accordi Concordatari e da altre confessioni religiose che hanno accordi di uguale forza giuridica con lo Stato Italiano, si considerano enti religiosi civilmente riconosciuti anche quelli riconosciuti ai sensi della L. 1159/29 (non pattizi).
Quali adempimenti e quale forma giuridica
Con l’adozione di un regolamento l’ente religioso confinerà lo svolgimento delle attività di interesse generale assoggettandole alla normativa prevista dal CTS e alle corrispondenti regole di gestione, sempre ove compatibili con la struttura e finalità degli stessi. Il regolamento, adottato dall’organo gestore dell’ente religioso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e separare il patrimonio dedicato allo svolgimento delle attività di interesse generale come individuate dal regolamento che consterà di beni fisici, crediti e disponibilità finanziarie, consentendo la separazione di responsabilità patrimoniale in seno all’ente religioso.
Entro quando?
La scadenza prevista per gli enti ecclesiastici per accedere al Registro del Terzo Settore è fissata al prossimo 31 marzo 2026 se, come presumibile data la recente confort letter inviata dalla Unit H5 della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea, la stessa Commissione rilascerà entro la fine di quest’anno la prescritta autorizzazione per il via libera al X titolo del CTS. Tale scadenza vale per gli enti religiosi che hanno già in essere un “ramo ONLUS” che intendono iscrivere al RUNTS quale “ramo ETS” previo adeguamento dello statuto alle disposizioni del CTS , mentre per i rami di nuova formazione, che recepiscono in un regolamento le statuizioni del CTS non vi è scadenza.